Art. 40
Valore dei diritti all'aiuto
In vigore dal 17 dic 2013
Valore dei diritti all'aiuto
1. Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali.
La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell', paragrafo 1 o dell', paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il massimale nazionale di cui all'allegato II per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. Il diritto all'aiuto è espresso in un numero corrispondente al numero di ettari.
2. In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale.
3. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 2 è fissato dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli e del titolo IV del presente regolamento, ricevuti da un agricoltore conformemente al presente regolamento per l'anno civile precedente l'attuazione del regime di pagamento di base prima dell'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il numero di diritti all'aiuto che sono stati assegnati a detto agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali.
Detta percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da fissare, rispettivamente, a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare prevista dall', paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli e del titolo IV del presente regolamento, concessi per l'anno civile precedente l'attuazione regime di pagamento di base nello Stato membro o nella regione interessati, prima dell'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013.
4. Quando applicano il paragrafo 2, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono le disposizioni da adottare e il metodo di calcolo da utilizzare e li comunicano alla Commissione entro il 1o agosto dell'anno precedente l'attuazione del regime di pagamento di base. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive del valore iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 3 secondo criteri oggettivi e non discriminatori, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.
Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti calcolato conformemente al presente articolo per ogni anno del periodo contemplato dal presente regolamento.
5. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell', paragrafo 5, e prima della data fissata a norma dell', paragrafo 1, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato sia riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:
a)
una durata di affitto minima;
b)
la percentuale del pagamento ricevuto che deve essere riversato nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.
Storico versioni
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