Art. 37
Aiuti nazionali transitori
In vigore dal 17 dic 2013
Aiuti nazionali transitori
1. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all' possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020.
2. Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali tali aiuti o, nel caso della Bulgaria e della Romania, pagamenti diretti nazionali integrativi sono stati concessi nel 2013.
3. Le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione della riduzione dei pagamenti risultante dall'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli di detto regolamento.
4. L'importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato alle seguenti percentuali delle specifiche dotazioni finanziarie settoriali autorizzate dalla Commissione nel 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009:
—
75 % nel 2015,
—
70 % nel 2016,
—
65 % nel 2017,
—
60 % nel 2018,
—
55 % nel 2019,
—
50 % nel 2020.
Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.
5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano a Cipro.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno. La comunicazione comprende le informazioni seguenti:
a)
la specifica dotazione settoriale;
b)
se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.
7. Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e nei limiti stabiliti al paragrafo 4, in merito agli importi degli aiuti nazionali transitori da erogare.
Storico versioni
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