Art. 36 · Regime di pagamento unico per superficie

Art. 36

Regime di pagamento unico per superficie

In vigore dal 17 dic 2013
Regime di pagamento unico per superficie 1.   Gli Stati membri che nel 2014 applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, decidere di continuare ad applicare il regime al più tardi fino al 31 dicembre 2020. Essi comunicano alla Commissione la loro decisione e la data finale di applicazione di tale regime entro il 1o agosto 2014. Nel periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie non si applicano a tali Stati membri le sezioni 1, 2 e 3 del presente capo, ad eccezione dell', paragrafi 1 e 6, secondo comma, e dell', paragrafi da 2 a 6. 2.   Il pagamento unico per superficie è concesso su base annuale per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore conformemente all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.Esso è calcolato ogni anno dividendo la dotazione finanziaria annuale stabilita a norma del paragrafo 4 del presente articolo per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato conformemente all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che decidono di applicare l' del presente regolamento al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2018 possono utilizzare, per il periodo in cui applicano il presente articolo, sino al 20 % della dotazione finanziaria annuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo per differenziare il pagamento unico per superficie per ettaro. Essi tengono conto del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più regimi a norma dell', paragrafo 1, lettere a), b) e c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009. Cipro può differenziare l'aiuto tenendo conto delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotte degli eventuali aiuti concessi allo stesso settore a norma dell' del presente regolamento. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari di cui al paragrafo 2 sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.
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