Art. 35 · Poteri delegati

Art. 35

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati 1.   Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, alla Commissione è conferito il potere di adottare att idelegati conformemente all' riguardo a: a) le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento di diritti all'aiuto, di fusione o scissione dell'azienda, nonché dell'applicazione della clausola contrattuale di cui all', paragrafo 8; b) le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme: i) sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore; ii) sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto; iii) sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; c) le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali; d) le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e in caso di trasferimento di diritti all'aiuto di cui all', paragrafo 4; e) i criteri per l'applicazione delle opzioni di cui all', paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c); f) i criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi dell', paragrafi da 4 a 7; g) i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell', paragrafi 6 e 7; h) i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all', paragrafo 5. 2.   Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto. 3.   Al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità dell', paragrafo 6.
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