Art. 35
Poteri delegati
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati
1. Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, alla Commissione è conferito il potere di adottare att idelegati conformemente all' riguardo a:
a)
le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento di diritti all'aiuto, di fusione o scissione dell'azienda, nonché dell'applicazione della clausola contrattuale di cui all', paragrafo 8;
b)
le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:
i)
sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;
ii)
sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;
iii)
sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;
c)
le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali;
d)
le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e in caso di trasferimento di diritti all'aiuto di cui all', paragrafo 4;
e)
i criteri per l'applicazione delle opzioni di cui all', paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c);
f)
i criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi dell', paragrafi da 4 a 7;
g)
i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell', paragrafi 6 e 7;
h)
i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all', paragrafo 5.
2. Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.
3. Al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità dell', paragrafo 6.
Storico versioni
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