Art. 32 · Attivazione dei diritti all'aiuto

Art. 32

Attivazione dei diritti all'aiuto

In vigore dal 17 dic 2013
Attivazione dei diritti all'aiuto 1.   Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell', paragrafo 1, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell' e delle riduzioni lineari ai sensi dell', dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nonché l'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2.   Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende: a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; oppure b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che: i) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE; ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell' del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell' del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell' del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all', paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all' del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell' del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell' del regolamento (UE) n. 1305/2013. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a): a) quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole; b) gli Stati membri possono predisporre un elenco delle superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole. Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del presente paragrafo sul loro territorio. 4.   Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 5.   Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all', paragrafo 2, possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici interessate in "ettari ammissibili". 6.   Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.
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