Art. 31
Alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali
In vigore dal 17 dic 2013
Alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali
1. La riserva nazionale o le riserve regionali sono alimentate dagli importi corrispondenti:
a)
ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:
i)
dell',
ii)
dell', paragrafo 1, o
iii)
dell', paragrafo 4; del presente regolamento
b)
a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell' del presente regolamento per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali; nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali, si dà priorità ai diritti di valore più basso;
c)
ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
d)
all'applicazione dell' del presente regolamento;
e)
ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013;
f)
a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all', paragrafo 9, del presente regolamento;
g)
qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento;
h)
all'applicazione dell', paragrafo 4, del presente regolamento.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per il versamento nella riserva nazionale o nelle riserve regionali dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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