Art. 25 · Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

Art. 25

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

In vigore dal 17 dic 2013
Valore dei diritti all'aiuto e convergenza 1.   Nel 2015 gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale stabilito nell'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel 2015 a livello nazionale o regionale, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015. La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell', paragrafo 1 o dell', paragrafo 2, del presente regolamento per il 2015, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, o, se del caso, all', paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito per il 2015 nell'allegato II. I diritti all'aiuto sono espressi da un numero che corrisponde ad un numero di ettari. 2.   In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale, come calcolato ai sensi dell'. 3.   Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un determinato Stato membro o, in caso di applicazione dell', di una determinata regione, hanno un valore unitario uniforme. 4.   In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può decidere che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, calcolato a norma dell', sia aumentato il valore unitario di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019. Gli Stati membri possono decidere di fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 90 % ma non oltre il 100 %. Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia. 5.   Il valore unitario nazionale o regionale nel 2019 di cui al paragrafo 4 è calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II o del massimale regionale per l'anno civile 2019 per il numero dei diritti all'aiuto nel 2015 nello Stato membro o regione interessata, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, o, se applicabile, all', paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito nell'allegato II, o il massimale regionale, per il 2015. 6.   I massimali regionali di cui al paragrafo 5 sono calcolati applicando una percentuale fissa al massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo i rispettivi massimali regionali stabiliti a norma dell', paragrafo 2, per l'anno 2015, per il massimale nazionale da determinare a norma dell', paragrafo 1, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all', paragrafo 1, qualora si applichi l', paragrafo 2, secondo comma. 7.   Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4, è ridotta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri, la differenza tra il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel 2019. Tali criteri possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima del valore unitario iniziale del 30 %. 8.   Nell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato a norma dell' al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito a norma del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene secondo una gradualità uniforme a decorrere dal 2015. Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, è adeguato il valore dei diritti all'aiuto aventi valore unitario iniziale superiore nazionale o regionale nel 2019. 9.   In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, qualora uno Stato membro decida, ai sensi dell', paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto stabilito a norma dell', paragrafo 5, al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito ai sensi del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene, se applicabile, secondo una gradualità stabilita a livello nazionale in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, il valore di tutti i diritti all'aiuto è adeguato linearmente. 10.   Nel 2015 gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti all'aiuto calcolato conformemente al presente articolo e agli per ogni anno del periodo oggetto del presente regolamento.
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