Art. 14 · Flessibilità tra i pilastri

Art. 14

Flessibilità tra i pilastri

In vigore dal 17 dic 2013
Flessibilità tra i pilastri 1.   Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2014 stabiliti all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 73/2009 e dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2015 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile. Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'anno civile 2014 possono, entro il 1o agosto 2014, adottare tale decisione rispetto agli anni civili dal 2015 al 2019. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione. Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non può dar luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2017. 2.   Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR nel periodo 2015-2020, come specificato nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale. La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile. Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'esercizio finanziario 2015 possono, entro il 1o agosto 2014, adottare tale decisione rispetto al periodo 2016-2020. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione. Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020. Ogni decisione basata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali tali decisioni basate su tale revisione entro il 1o agosto 2017.
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