Art. 11 · Riduzione dei pagamenti

Art. 11

Riduzione dei pagamenti

In vigore dal 17 dic 2013
Riduzione dei pagamenti 1.   Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. 2.   Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono sottrarre i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, in un dato anno civile. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione. 3.   Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento ridistributivo agli agricoltori a norma del titolo III, capo 2, e di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine nell'allegato II, esso può decidere di non applicare il presente articolo. Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento ridistributivo agli agricoltori ai sensi del titolo III, capo 2, e l'applicazione dei limiti massimi di cui all', paragrafo 4, non consenta a tale Stato membro di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine all'allegato II, tale Stato membro può decidere di non applicare il presente articolo. 4.   Nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo. 5.   In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate. 6.   Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni dal 2015 al 2019.
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