Art. 99 · Calcolo della sanzione amministrativa

Art. 99

Calcolo della sanzione amministrativa

In vigore dal 17 dic 2013
Calcolo della sanzione amministrativa 1.   La sanzione amministrativa di cui all' si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all', concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4. 2.   In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %. Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un'allerta precoce al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione. Gli Stati membri possono accordare ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta precoce l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale. 3.   In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili. 4.   In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.
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