Art. 96
Controlli della condizionalità
In vigore dal 17 dic 2013
Controlli della condizionalità
1. Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare dell', paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f).
Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.
Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio i (40) e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.
2. A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.
3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo, comprese le norme necessarie perché l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:
a)
partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;
b)
partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme in questione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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