Art. 95 · Informazione dei beneficiari

Art. 95

Informazione dei beneficiari

In vigore dal 17 dic 2013
Informazione dei beneficiari Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.
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