Art. 93 · Regole di condizionalità

Art. 93

Regole di condizionalità

In vigore dal 17 dic 2013
Regole di condizionalità 1.   Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori: a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali. c) benessere degli animali. 2.   Gli atti giuridici di cui all'allegato II riguardante i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri. 3.   Inoltre, per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione il 1o gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Croazia provvede affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine. 4.   Per tener conto del paragrafo 3, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti. Al fine di assicurare una corretta applicazione degli obblighi degli Stati membri da un lato e dei singoli agricoltori dall'altro, per quanto riguarda il mantenimento dei pascoli permanenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' per stabilire le condizioni e i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. 5.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, si intende per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all', lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale.
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