Art. 90 · Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette

Art. 90

Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette

In vigore dal 17 dic 2013
Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base ai criteri stabiliti dall' del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli. 3.   All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell', secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell' di detto regolamento. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti: a) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione. b) norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo; c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette; d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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