Art. 89 · Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

Art. 89

Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

In vigore dal 17 dic 2013
Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione 1.   Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non etichettati in conformità delle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato né ritirati dal mercato. 2.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 189, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte. 3.   Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative. 4.   Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell', in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all', paragrafo 2, e se l'inadempienza è di scarsa entità. 5.   Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell' recanti: a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri: b) norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi; c) norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri; 6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per: a) le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi; b) le procedure riguardanti la cooperazione e assistenza tra autorità e organismi di controllo; c) in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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