Art. 88 · Poteri della Commissione

Art. 88

Poteri della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione Laddove necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione he stabiliscono norme per l'applicazione uniforme nell'Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue: a) l'esecuzione del controllo di cui all' per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo; b) la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare; c) l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all', paragrafo 1; d) dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e i mezzi di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo; e) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento; f) le responsabilità del servizio speciale di cui all'; g) il contenuto delle relazioni di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-88