Art. 86 · Relazioni

Art. 86

Relazioni

In vigore dal 17 dic 2013
Relazioni 1.   Anteriormente al 1o gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo. 2.   Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.
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