Art. 85 · Servizi speciali

Art. 85

Servizi speciali

In vigore dal 17 dic 2013
Servizi speciali 1.   In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare: a) dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o b) del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi. Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento. 2.   Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono. 3.   Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo. 4.   Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.
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