Art. 85
Servizi speciali
In vigore dal 17 dic 2013
Servizi speciali
1. In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:
a)
dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o
b)
del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.
2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
3. Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.
4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1306:oj#art-85