Art. 83 · Assistenza reciproca

Art. 83

Assistenza reciproca

In vigore dal 17 dic 2013
Assistenza reciproca 1.   Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi: a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito; b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo. La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri. 2.   Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro. 3.   Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell' richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all', in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta. Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.
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