Art. 82 · Accesso ai documenti commerciali

Art. 82

Accesso ai documenti commerciali

In vigore dal 17 dic 2013
Accesso ai documenti commerciali 1.   I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto. 2.   Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1. 3.   Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato. Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti. Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo. 4.   Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.
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