Art. 81
Obiettivi dei controlli
In vigore dal 17 dic 2013
Obiettivi dei controlli
1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
a)
raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
b)
se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;
c)
raffronto con la contabilità dei flussi finanziari determinati o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e
d)
verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
2. In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità di disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.
3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.
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