Art. 80 · Controlli ad opera degli Stati membri

Art. 80

Controlli ad opera degli Stati membri

In vigore dal 17 dic 2013
Controlli ad opera degli Stati membri 1.   Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio. 2.   In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'. 3.   I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli .
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