Art. 79
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti ("imprese").
2. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo. Per rispondere ai cambiamenti nella normativa settoriale agricola e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post previste dal presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggette a tali controlli a norma del presente capo.
3. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "documento commerciale": il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
b) "terzi": ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.
Storico versioni
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