Art. 75
Pagamento ai beneficiari
In vigore dal 17 dic 2013
Pagamento ai beneficiari
1. I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all', paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1o dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.
Tali pagamenti sono versati in un massimo di due rate nel corso di tale periodo.
In deroga al primo e al secondo comma, anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti e fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all', paragrafo 2,.
Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all', paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2018, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75 % previsto nel terzo comma del presente paragrafo.
2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'.
In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all', paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all', paragrafo 1.
3. In casi di emergenza, la Commissione adotta atti di esecuzione per risolvere problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo, purché essi siano necessari e giustificabili. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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