Art. 72 · Domande di aiuto e domande di pagamento

Art. 72

Domande di aiuto e domande di pagamento

In vigore dal 17 dic 2013
Domande di aiuto e domande di pagamento 1.   Ogni beneficiario del sostegno di cui all', paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi: a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all', paragrafo 2; b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione; c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato. Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non supera tuttavia 0,3 ettari. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione. 3.   Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento: a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente; b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente. Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati. 4.   Gli Stati membri possono disporre che una domanda unica copra più o tutti i regimi di sostegno e più o tutte le misure di sostegno di cui all' o altri regimi di sostegno e misure. 5.   In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (38), il calcolo della data per la presentazione o la modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, contratto o dichiarazione di cui al presente capo è adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica.
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