Art. 71 · Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

Art. 71

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

In vigore dal 17 dic 2013
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto 1.   Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole. 2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.
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