Art. 69 · Banca dati informatizzata

Art. 69

Banca dati informatizzata

In vigore dal 17 dic 2013
Banca dati informatizzata 1.   Nella banca dati informatizzata ("la banca dati") sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all', paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento. La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione in corso, nonché ai dieci anni precedenti. Laddove il livello di sostegno degli agricoltori è determinato in base a dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000, la banca dati consente anche la consultazione di dati relativi a tali anni. Essa consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi e, per i dati relativi alle "superfici a pascolo permanente" quali definite nell', lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (37), nella sua versione originale e, per i dati relativi ai "prati e pascoli permanenti" quali definiti nell', lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, essa consente la consultazione diretta e immediata dalla banca dati almeno in relazione agli ultimi cinque anni civili consecutivi. In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati soltanto a decorrere dall'anno della loro adesione. 2.   Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.
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