Art. 68
Elementi del sistema integrato
In vigore dal 17 dic 2013
Elementi del sistema integrato
1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
a)
una banca dati informatizzata;
b)
un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
c)
un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
d)
domande di aiuto e domande di pagamento;
e)
un sistema integrato di controllo;
f)
un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all', paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.
2. Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (36).
3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli richiesti a norma del presente regolamento.
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