Art. 66 · Cauzioni

Art. 66

Cauzioni

In vigore dal 17 dic 2013
Cauzioni 1.   Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata. 2.   Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo. 3.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell' che stabiliscano norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e: a) che specifichino il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo; b) che individuino le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione; c) che stabiliscano le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione; d) che stabiliscano le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi; e) che stabiliscano le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti: a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria; b) le procedure per lo svincolo della cauzione; c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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