Art. 64 · Applicazione di sanzioni amministrative

Art. 64

Applicazione di sanzioni amministrative

In vigore dal 17 dic 2013
Applicazione di sanzioni amministrative 1.   Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all', paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui agli articoli da 67 a 78 del capo II del presente titolo e agli articoli da 91 a 101 del titolo VI e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all', paragrafi 3 e 4. 2.   Non sono imposte sanzioni amministrative: a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore; b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all', paragrafo 6; c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa; d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile; e) se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora sia espressa sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b); f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b). 3.   Le sanzioni amministrative possono essere applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1. 4.   Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme: a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande; tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l'aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole; b) pagamento di un importo calcolato sulla base dell'ammontare e/o del periodo di tempo interessato dall'inadempienza o entrambi; c) sospensione o revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione; d) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di beneficiarne. 5.   Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti: a) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200 % dell'importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento; b) in deroga alla lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100 % dell'importo ammissibile; c) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b), non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo; d) la sospensione, la revoca o l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), possono essere fissate per un massimo di tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza. 6.   Al fine di tenere conto dell'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legislazione settoriale agricola, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' che: a) identifichino dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa e il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile; b) identifichino i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f). 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate per l'attuazione uniforme del presente articolo e, in particolare: a) norme sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative; b) norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, compresa la fissazione di una soglia quantitativa espressa come valore nominale o percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che tuttavia non può essere inferiore all'1 %; per quanto riguarda l'aiuto o il sostegno allo sviluppo rurale, tale soglia non è inferiore al 3 %; c) le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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