Art. 59
Principi generali dei controlli
In vigore dal 17 dic 2013
Principi generali dei controlli
1. Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell', paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.
2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.
3. L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.
4. Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo all'aiuto fornito nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.
5. Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, aumentando tale livello, se necessario. Gli Stati membri possono ridurre tale livello minimo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e qualora i tassi di errore si mantengano a un livello accettabile.
6. Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, in conformità delle norme di cui all', paragrafo 2, lettera h).
7. Salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.
Storico versioni
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