Art. 58
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 17 dic 2013
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:
a)
accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;
b)
garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
c)
prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
d)
imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
e)
recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:
a)
le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;
b)
le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui al paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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