Art. 53 · Poteri della Commissione

Art. 53

Poteri della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti l'attuazione: a) della liquidazione dei conti di cui all' per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare; b) della verifica di conformità di cui all' per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro. 2.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3. 3.   Per consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire l'applicazione efficace delle disposizioni relative alla verifica di conformità di cui all', è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell', i criteri e la metodologia per applicare rettifiche.
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