Art. 52 · Verifica di conformità

Art. 52

Verifica di conformità

In vigore dal 17 dic 2013
Verifica di conformità 1.   Qualora constati che le spese di cui all', paragrafo 1, e all' non sono state eseguite in conformità del diritto dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 2.   La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all'Unione. Essa basa l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all'Unione. 3.   Prima dell'adozione di una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. A questo punto della procedura agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione. In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e motiva la sua eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni. 4.   Il rifiuto del finanziamento non può riguardare: a) le spese di cui all', paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni; b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all', paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all', per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni; c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all', diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato i risultati delle proprie ispezioni. 5.   Il paragrafo 4 non si applica in caso di: a) irregolarità di cui alla sezione III del presente capo; b) aiuti nazionali per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all', paragrafo 2, TFUE o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato una lettera di costituzione in mora in conformità dell'articolo 258 TFUE; c) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro i risultati delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.
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