Art. 51
Liquidazione contabile
In vigore dal 17 dic 2013
Liquidazione contabile
Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell', paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano l'adozione di decisioni successive a norma dell'.
Essi sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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