Art. 49 · Accesso ai documenti

Art. 49

Accesso ai documenti

In vigore dal 17 dic 2013
Accesso ai documenti Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all', paragrafo 2. Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-49