Art. 45 · Misure di informazione

Art. 45

Misure di informazione

In vigore dal 17 dic 2013
Misure di informazione 1.   La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell', lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo. Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele della PAC. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come: a) programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze; b) attività intraprese su iniziativa della Commissione. Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione. Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni. Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento. 3.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 4.   Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all', paragrafo 1. 5.   La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.
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