Art. 42 · Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

Art. 42

Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

In vigore dal 17 dic 2013
Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell' e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all', o i pagamenti intermedi di cui all', a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche. L'importo da sospendere non supera l'1,5 % delle spese per le quali non sono state presentate in tempo le pertinenti statistiche. Nell'applicare la sospensione, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, si prende in considerazione se la presentazione tardiva delle informazioni metta a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve le informazioni statistiche dagli Stati membri interessati, a condizione che le date delle ricevute non siano posteriori al 31 gennaio dell'anno successivo.
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