Art. 41 · Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi

Art. 41

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi

In vigore dal 17 dic 2013
Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi 1.   Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all' permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all', dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni. Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all' non le permettano di concludere che le spese sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non è inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che riducano o sospendano i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se esistono analoghe gravi lacune nel sistema per il recupero dei pagamenti irregolari e se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: a) se le lacune di cui al primo comma hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell' mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale oppure b) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione. La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti effettuate dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, non superiore a 12 mesi. Se persistono le condizioni per la riduzione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino tale periodo per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi in totale. La riduzione e la sospensione non sono prorogate se cessano di sussistere tali condizioni. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all' paragrafo 2. Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni. Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all', paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all', tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo. 3.   Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità del principio di proporzionalità e non pregiudicano l'applicazione degli . 4.   Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le sospensioni di cui agli del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.
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