Art. 40 · Rispetto dei termini di pagamento

Art. 40

Rispetto dei termini di pagamento

In vigore dal 17 dic 2013
Rispetto dei termini di pagamento Qualora il diritto dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità. Al fine di pagare le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento stabilita per il finanziamento unionale limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', deroganti alla norma contenuta nel primo comma.
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