Art. 39 · Esercizio finanziario agricolo

Art. 39

Esercizio finanziario agricolo

In vigore dal 17 dic 2013
Esercizio finanziario agricolo Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell', paragrafo 6, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-39