Art. 38 · Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale

Art. 38

Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 17 dic 2013
Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale 1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all', paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio. 2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente. 3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N + 3. 4.   Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico: a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3; b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma. Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente. 5.   La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3. 6.   In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.
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