Art. 37
Versamento del saldo e chiusura del programma
In vigore dal 17 dic 2013
Versamento del saldo e chiusura del programma
1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e riguardano le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.
2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l', paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati.
3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'.
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