Art. 36 · Pagamenti intermedi

Art. 36

Pagamenti intermedi

In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti intermedi 1.   Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche effettuate per tale misura di cui all' del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2.   La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi dell', per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi. 3.   La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell', paragrafo 1, lettera c); b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato; c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale. 4.   Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa immediatamente l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile. 5.   Fatta salva l'applicazione degli , la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 6.   Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i periodi nei quali gli organismi pagatori riconosciuti inoltrano tali dichiarazioni di spesa intermedie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3. Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi. Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo. 7.   Si applica l' del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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