Art. 27 · Procedura della disciplina di bilancio

Art. 27

Procedura della disciplina di bilancio

In vigore dal 17 dic 2013
Procedura della disciplina di bilancio 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1. 2.   Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all' rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo. 3.   Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all', senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente sia l', paragrafo 3, TFUE tali misure sono adottate dal Consiglio. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente è l', paragrafo 2, TFUE, tale misura è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 4.   Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all', la Commissione: a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato; b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente; c) adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili; d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri. Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-27