Art. 26 · Disciplina finanziaria

Art. 26

Disciplina finanziaria

In vigore dal 17 dic 2013
Disciplina finanziaria 1.   Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili. 2.   Entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante il tasso di adattamento. 3.   Qualora entro il 30 giugno di un dato anno il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano fissato il tasso di adattamento, la Commissione procede alla sua fissazione mediante atti di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tali atti di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 4.   Entro il 1o dicembre la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 5.   In deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui si applica la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare le spese di cui all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 7.   Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all' è incluso nella determinazione del tasso di adattamento. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono versati in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-26