Art. 25 · Riserva per le crisi nel settore agricolo

Art. 25

Riserva per le crisi nel settore agricolo

In vigore dal 17 dic 2013
Riserva per le crisi nel settore agricolo È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel settore agricolo") mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'. L'importo globale della riserva è pari a 2 800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
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