Art. 24
Rispetto del massimale
In vigore dal 17 dic 2013
Rispetto del massimale
1. In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'.
Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all' se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.
2. Qualora il diritto dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, in caso di applicazione dell', fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari.
3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all' del regolamento (UE) n. 1307/2013, corretti alla luce degli adattamenti di cui all' del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.
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