Art. 21
Acquisizione di immagini satellitari
In vigore dal 17 dic 2013
Acquisizione di immagini satellitari
L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.
La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.
La Commissione resta la proprietaria delle immagini satellitari e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1306:oj#art-21