Art. 21 · Acquisizione di immagini satellitari

Art. 21

Acquisizione di immagini satellitari

In vigore dal 17 dic 2013
Acquisizione di immagini satellitari L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro. La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli. La Commissione resta la proprietaria delle immagini satellitari e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.
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