Art. 18 · Modalità relative ai pagamenti mensili

Art. 18

Modalità relative ai pagamenti mensili

In vigore dal 17 dic 2013
Modalità relative ai pagamenti mensili 1.   La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatta salva l'applicazione degli , per le spese effettuate nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti. 2.   I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre sono considerate come effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili da versare. Mediante tali atti di esecuzione, la Commissione stabilisce tra l'altro l'importo di tali pagamenti mensili in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell', paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell' o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione senza ricorrere alla procedura di cui all' che determinino pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. In tal caso, il comitato di cui all', paragrafo 1 ne è informato nel corso della riunione successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-18